Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 3954 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:3954SENB

Massima

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Il rilascio di un permesso di costruire da parte della pubblica amministrazione comporta l'insorgere di un affidamento qualificato in capo al titolare del titolo edilizio, il quale ha diritto di vedere realizzata l'opera edilizia autorizzata senza subire illegittime sospensioni o revoche del provvedimento concessorio, salvo il sopravvenire di ragioni di interesse pubblico prevalenti. L'amministrazione, pertanto, è tenuta a rispettare le garanzie partecipative degli interessati e non può arbitrariamente interrompere l'efficacia del permesso di costruire senza adeguata motivazione e senza il previo contraddittorio con il privato, pena l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale derivante dalla illegittima sospensione dei lavori. Il principio di tutela dell'affidamento del privato, infatti, costituisce un limite all'esercizio del potere amministrativo di autotutela, imponendo all'ente pubblico di valutare con particolare rigore la sussistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la revoca o la sospensione del titolo edilizio già rilasciato. In assenza di tali presupposti, l'amministrazione è tenuta a consentire la realizzazione dell'opera edilizia autorizzata, essendo il privato titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata, meritevole di tutela anche risarcitoria.

Sentenza completa

N. 02821/2013
REG.RIC.

N. 03954/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02821/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2821 del 2013, proposto da:
((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, Rione Sirignano, n. 6;

contro

Comune di Cicciano, non costituito;

per l'annullamento

a) della nota del 15.4.2013 prot. 2784 con la quale si invitavano i ricorrenti a non avviare i lavori di cui al permesso di costruire n. 56/2012 rilasciato dal Comune di Cicciano; b) della successiva nota del 17.4.2013 prot. 2869 con la quale si diffidavano i ricorrenti a non dare corso all’esecuzi…

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