Consiglio di Stato sentenza n. 542 del 2017

ECLI:IT:CDS:2017:542SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo che dispone l'assoggettamento di una società cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. può essere legittimamente impugnato dagli organi della società in bonis, i quali conservano la legittimazione processuale per contestare la validità del provvedimento che ha prodotto la degradazione del loro status giuridico, in quanto tale controversia non riguarda rapporti giuridici afferenti all'attività d'impresa della società, bensì l'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dell'atto costitutivo del nuovo e più sfavorevole status giuridico. Pertanto, la legittimazione ad agire in giudizio per impugnare il provvedimento di assoggettamento della società cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa spetta agli organi della società in bonis, e non al commissario liquidatore, in quanto la nomina di quest'ultimo non implica la cessazione definitiva degli organi ordinari, ma comporta solo la sospensione temporanea delle loro funzioni. Tuttavia, le doglianze che possono essere fatte valere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sono limitate ai profili di illegittimità formale e procedimentale dell'atto, non potendo essere contestato il presupposto dell'esercizio del potere, ovvero lo stato di insolvenza della società, salvo che l'interessata non assolva all'onere dimostrativo della propria solvibilità, fornendo convincenti argomentazioni e idonea documentazione contabile a tal fine. Inoltre, il mero diniego di accesso agli atti endoprocedimentali non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento conclusivo, in quanto l'interessato può far valere tale violazione in sede giurisdizionale, senza che ciò determini la caducazione dell'atto impugnato.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/02/2017

N. 00542/2017REG.PROV.COLL.

N. 06867/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6867 del 2014, proposto da:
((omissis))à Cooperativa a r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) C.F. MNZNDR64T26I804V, ((omissis)) C.F. CNTSFN62A21L781C, con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via ((omissis)), n. 5;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Avv. ((omissis)) nella qualità di Commissario Liquidatore di ((omissis)) soc. coop. a r.l. in liquidazione co…

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