Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1196 del 27 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:1196PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di interesse privato in atti di ufficio, basta anche una condotta omissiva, purché essa non si concreti in un comportamento puramente passivo o inerte, ancorché volontario, del pubblico ufficiale, ma nella inosservanza di un inderogabile dovere di azione imposto per il raggiungimento di finalità pubbliche, suscettivo di produrre effetti giuridici e violato dal pubblico ufficiale allo scopo di procurare un vantaggio privato a sé o ad altri. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità del reato di interesse privato in atti di ufficio nel fatto del sindaco che, avendo commesso abusi edilizi come privato, prima o durante la pubblica investitura, si sia astenuto dall'assumere iniziative amministrative o giudiziarie contro se stesso per la repressione degli abusi commessi, iniziative che avrebbero contrastato con il principio "nemo tenetur se detegere").

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