Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1390 del 2011

ECLI:IT:TARMI:2011:1390SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo che dispone il divieto di transito di determinati veicoli su una strada pubblica deve essere adottato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in modo da contemperare le esigenze di viabilità e sicurezza pubblica con il diritto di libera circolazione degli utenti della strada. L'amministrazione comunale, nell'esercizio del proprio potere di regolamentazione del traffico, è tenuta a valutare attentamente le circostanze di fatto e gli interessi pubblici e privati coinvolti, motivando adeguatamente le ragioni che giustificano l'adozione di misure restrittive della circolazione, le quali devono risultare necessarie, idonee e proporzionate al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale perseguiti. Il provvedimento che impone un divieto di transito, in particolare, deve essere sorretto da una puntuale istruttoria che accerti la sussistenza di concreti pericoli per la sicurezza della circolazione stradale e l'impossibilità di adottare misure alternative meno gravose per gli utenti. In mancanza di una adeguata motivazione in ordine alla necessità e proporzionalità del divieto, il provvedimento è illegittimo per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Inoltre, l'amministrazione è tenuta a valutare attentamente gli interessi privati coinvolti, contemperandoli con le esigenze pubbliche, e a garantire il rispetto del diritto di libera circolazione sancito dall'art. 16 Cost., adottando misure restrittive solo ove strettamente necessario e per il tempo indispensabile al perseguimento degli obiettivi di interesse generale. Il provvedimento che impone un divieto di transito, pertanto, deve essere adeguatamente motivato, proporzionato e limitato nel tempo, al fine di assicurare un giusto bilanciamento tra le diverse situazioni giuridiche soggettive in gioco.

Sentenza completa

N. 02705/2006
REG.RIC.

N. 01390/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02705/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2705 del 2006, proposto da:
- Lazzati Cornelia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annarosa Corselli e Carlo Luigi Scrosati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Domodossola n. 17;

contro

- il Comune di San Vittore Olona, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza sindacale n. 29 del 2000, conosciuta in data 20 luglio 2006, relativa al divieto di transito di autocarri, autobus, autoarticolati e autosnodati in Via Tito Speri nella direzione S.S. 33 del Sempione – Via Cadorna e di tutti gli atti c…

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