Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2422 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:2422SENT

Massima

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Il Comune è tenuto ad adottare, entro novanta giorni dalla richiesta dell'interessato, i criteri di assegnazione degli immobili acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge regionale Campania n. 5/2013, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa. In caso di inerzia del Comune, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'adozione dei suddetti criteri, ponendo a carico dell'ente gli oneri relativi. La mancata adozione dei criteri di assegnazione entro il termine previsto dalla legge regionale integra un'omissione illegittima, sindacabile con il rimedio del silenzio-inadempimento, anche quando l'atto da adottare abbia carattere generale e non sia diretto a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari. La particolare natura dell'atto richiesto, volto a disciplinare l'assegnazione di beni acquisiti al patrimonio comunale, giustifica il riconoscimento dell'interesse e della legittimazione ad agire in capo all'occupante dell'immobile abusivo, a prescindere dall'esistenza di un ordine di demolizione emesso dal giudice penale, fermo restando che la valutazione dei requisiti per l'assegnazione dovrà essere effettuata in altra sede.

Sentenza completa

N. 00287/2016
REG.RIC.

N. 02422/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00287/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2016, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)) con il quale domicilia ai sensi dell’art. 25 c.p.a. in Napoli presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Forio, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del silenzio rifiuto formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, sulla diffida inoltrata al Comune di Forio in data 27 novembre 2015 (prot. n. 33233);

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comun…

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