Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5870 del 23 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5870PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 593, comma terzo, del nuovo codice di procedura penale, volendo ulteriormente limitare, rispetto alla precedente normativa, la possibilita` di appello avverso le sentenze di condanna, definisce inappellabili, tra queste ultime, quelle relative a contravvenzioni per le quali e` stata applicata la sola ammenda, con cio` intendendo riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; debbono viceversa considerarsi escluse dalla suddetta limitazione e ritenersi quindi appellabili le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta, e cio` anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell`ammenda per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.

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