Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3153 del 20 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:3153PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudizio in tema di applicazione delle misure di prevenzione ha ad oggetto la pericolosità sociale del soggetto e non la sua responsabilità penale; nulla impedisce tuttavia che tale giudizio sia fondato su elementi di prova o indicazioni utilizzati o utilizzabili nel processo penale. L'autonomia del giudizio di prevenzione da quello di cognizione consente, inoltre, la utilizzazione degli indizi anche quando questi non siano gravi, precisi e concordanti, essendo sufficiente che essi siano sintomatici della pericolosità sociale della persona e non siano contrastati da elementi diversi processualmente rilevanti.

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