Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12006 del 16 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:12006CIV

Massima

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Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, fondato sulla constatazione del venir meno della fattibilità del piano concordatario per effetto dell'incremento dei costi di gestione, dell'indebitamento e della mancata realizzazione dei ricavi previsti, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non reca alcun apprezzamento in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'accesso alla procedura, determinando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, che impedisce la prosecuzione della procedura di concordato. Ciò in quanto, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità eventuale del fallimento all'esito negativo della pronuncia sul concordato, e di assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento, determinando una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti, senza che sussista un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica. Pertanto, la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né consente la sua sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato, dunque, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio, ferma restando la possibilità per il debitore di far valere eventuali doglianze relative alla revoca mediante il reclamo avverso la successiva sentenza dichiarativa di fallimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere

Dott. VELLA Paola - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 22251/2014 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., p. iva. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e Prof. (OMISSIS), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), cod. fisc. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a …

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