Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1604 del 2017

ECLI:IT:TARCT:2017:1604SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara la cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al decreto ingiuntivo oggetto del ricorso, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente. Tale pronuncia si fonda sul principio per cui, una volta realizzatosi il risultato pratico perseguito con il ricorso, non sussiste più l'interesse del ricorrente alla decisione nel merito, determinando la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto il giudizio di ottemperanza mira esclusivamente all'adempimento di un obbligo derivante da un precedente provvedimento giurisdizionale, senza alcuna valutazione nel merito della legittimità dell'atto impugnato. Pertanto, una volta eseguito il provvedimento oggetto di ottemperanza, il giudice non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere, condannando l'Amministrazione alle spese processuali in ragione della sua soccombenza virtuale. Tale principio si applica ogni qualvolta l'Amministrazione adempia spontaneamente all'obbligo derivante da un precedente provvedimento giurisdizionale, prima della decisione del giudice adito per l'ottemperanza, senza che rilevi la tempistica dell'adempimento, purché questo sia intervenuto prima della pronuncia definitiva.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/07/2017

N. 01604/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01247/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2016, proposto da:
((omissis))', rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Piazza Armerina, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n° 222/14 reso dal Giudice di pace di Enna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del gior…

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