Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 254 del 2023

ECLI:IT:TARLT:2023:254SENT

Massima

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Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente asilo deve essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, al fine di consentirgli di interloquire con l'Amministrazione e far valere le proprie ragioni, stante la gravità delle conseguenze che tale provvedimento può determinare per il godimento dei suoi diritti fondamentali. L'omissione di tale comunicazione non può essere giustificata dal mero allarme sociale, non integrando tale circostanza quelle ragioni di urgenza derogatorie rispetto alle normali garanzie partecipative. Inoltre, la valutazione sull'esistenza dei presupposti di fatto per la revoca, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015, ha carattere eminentemente discrezionale e postula un apprezzamento in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata, anche sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento rispetto alla gravità delle condotte accertate, tenuto conto che l'esercizio del potere di revoca incide su esigenze primarie di persone in stato di bisogno, deprivandole di quel minimo d'assistenza che costituisce il primo e fondamentale livello per un percorso d'integrazione nel territorio. In particolare, qualora la condotta contestata al richiedente asilo, oltre ad essere rimasta isolata, non abbia comportato il deferimento all'Autorità giudiziaria, né si sia tradotta nel danneggiamento doloso di beni mobili o immobili o in atti di violenza, ma si sia limitata all'inscenamento di una protesta per il cambio del centro di accoglienza, la nuova sistemazione alloggiativa e la perdita delle opportunità di integrazione già maturate nel precedente contesto, tale condotta non può ritenersi caratterizzata da quei requisiti di gravità o reiterazione che soli giustificano l'adozione della misura sanzionatoria della revoca della misura di accoglienza.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/04/2023

N. 00254/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00133/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, in Latina, via A. Doria 4;

contro

Ministero dell’interno e Prefettura di Latina, in persona dei legali rappresentanti
p.t.
, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

1) del decreto della Prefettura di …

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