Cassazione penale Sez. I sentenza n. 75 del 4 gennaio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:75PEN

Massima

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Il divieto di contestazioni a catena di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p. opera automaticamente solo nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, pur diversamente circostanziato o qualificato. La retrodatazione per ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata opera solo per i fatti desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare. La retrodatazione delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata opera solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza. La retrodatazione non opera mai in caso di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti non legati da connessione qualificata, salvo che i procedimenti siano stati separati per scelta del P.M. e non per ragioni di opportunità processuale. Il superamento dei termini di fase della custodia cautelare va valutato complessivamente, considerando la durata complessiva della detenzione sofferta dall'imputato in relazione a tutti i procedimenti a suo carico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. CAPOZZI Raffael - rel. Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GR. AR. ER. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 340/2010 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 08/06/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni Salvi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 giugno 2010, il Tribunale di Catanzaro ha respin…

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