Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5203 del 27 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5203PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell'ipotesi di annullamento totale di una sentenza per vizio della motivazione, l'annullamento stesso travolge la valutazione del fatto compiuta con la sentenza cassata, che non può essere fatta rivivere, ed autorizza il giudice di rinvio ad un nuovo e completo esame con gli stessi poteri spettanti al giudice la cui sentenza è stata annullata. Il vincolo che l'art. 546 cod. proc. pen. pone al giudice di rinvio, di attenersi alla sentenza di cassazione per quanto attiene ai principi giuridici affermati, non può estendersi fino al punto da rendere intangibile ogni eventuale errore di valutazione su elementi costituenti il presupposto dell'errore giuridico con la conseguenza di imporre al giudice di rinvio una soluzione non corrispondente alla realtà dei fatti in violazione del principio che - essendo ancora in itinere la cognizione del rapporto giuridico dedotto in giudizio - la valutazione degli elementi probatori rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito la cui libertà di apprezzamento trova unica preclusione nel consolidarsi, attraverso il passaggio in cosa giudicata, degli eventuali errori non travolti dalla sentenza di annullamento.

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