Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5096 del 2021

ECLI:IT:TARLAZ:2021:5096SENT

Massima

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Il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive, adottato ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce un atto vincolato per l'amministrazione comunale, che non necessita di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottese, né di una ponderazione comparativa con gli interessi privati coinvolti. L'ordine di demolizione può essere legittimamente indirizzato anche a soggetti diversi dall'autore dell'abuso, qualora abbiano un rapporto giuridico o materiale con il bene oggetto del provvedimento. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento dell'atto, in quanto l'omissione di tale garanzia procedimentale non assume rilievo determinante quando emerga che il contenuto dell'ordinanza non avrebbe potuto essere diverso. L'intervento abusivo, anche se qualificato dal privato come mera manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, deve essere ricondotto alla categoria della nuova costruzione, qualora abbia comportato un incremento volumetrico e di superficie in area vincolata, con conseguente obbligo per l'amministrazione di adottare il provvedimento ripristinatorio. Il termine assegnato nell'ordinanza di demolizione per provvedere spontaneamente, inferiore a quello previsto dalla legge, non determina l'illegittimità dell'atto, in quanto il destinatario ha comunque diritto di provvedere entro il termine di scadenza indicato direttamente dal legislatore. L'incompetenza relativa del soggetto che ha adottato il provvedimento non determina l'annullamento dell'atto, in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Infine, l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata per i Beni Ambientali non è necessaria per l'adozione dell'ordinanza di demolizione, in quanto tale organo non è titolare di alcuna competenza specifica in ordine alle valutazioni rimesse all'esclusiva competenza di altro organo comunale.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/05/2021

N. 05096/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03376/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3376 del 2009, proposto da
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Barano D'Ischia, p.zza S. Rocco, 26;

contro

Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 23/09 del 28 gennaio 2009 di demolizione di opere abusive

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto d…

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