Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10900 del 7 agosto 2001

ECLI:IT:CASS:2001:10900CIV

Massima

Massima ufficiale
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il potere, in sede di impugnazione avverso i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell'Ordine, di accertare incidentalmente la legittimità degli atti di autoregolamentazione adottati dagli ordini provinciali degli ingegneri a norma dell'articolo 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, al fine di verificare la rilevanza disciplinare dei comportamenti degli iscritti posti in essere in violazione di tali atti (nella specie, irrogato provvedimento disciplinare a seguito della partecipazione ad una gara per opere pubbliche nonostante la diffida dell'ordine a partecipare al concorso a tutela del corretto esercizio della professione, il CNI aveva respinto l'impugnazione ritenendo che l'illegittimità della diffida doveva essere fatta valere con impugnazione ad hoc e non in sede disciplinare; la SC, in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio).

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