Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1308 del 28 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1308PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 162, 162 bis, cod. pen. e 604 cod. proc. pen., nonché degli artt. 126 e 137 legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui dispongono che la sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta oblazione deve essere iscritta nel casellario giudiziario, se è pronunciato dal giudice in relazione a contravvenzione punibile con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda mentre non è iscritta se la contravvenzione è punibile con la sola ammenda. Infatti non vi è identità nelle situazioni diversamente regolate perché la iscrivibilità della sentenza nel primo caso a differenza di quella relativa a contravvenzione oblata, punibile con la sola ammenda, si giustifica per la maggiore gravità della pena edittale e per il diverso ruolo dell'intervento del giudice (sentenza costitutiva nell'un caso, dichiarativa nell'altro).

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