Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8897 del 11 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:8897PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della punibilità della contravvenzione di porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti ad offendere, di cui all'art. 4 secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, è irrilevante che manchi l'elemento intenzionale o che il porto non sia diretto ad arrecare offesa alla persona. Tale estremo, che si concreterebbe in un dolo specifico, non è richiesto dalla legge, tanto che, se eventualmente sussista l'uso al fine di compiere reati, è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale sempre che tale uso non costituisca una aggravante specifica per il reato commesso (art. 4, comma sesto legge citata). (Fattispecie relativa a porto di tre coltelli a punta da lancio, con lama di dieci centimetri, assertivamente dimenticati dall'imputato nella propria autovettura dopo il giuoco del tiro a segno praticato nell'autorimessa, pertinenza della casa di abitazione).

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