Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3699 del 18 ottobre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3699PEN

Massima

Massima ufficiale
Il presupposto richiesto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., perché non si verifichi la perdita di efficacia della misura cautelare, è l'adozione di una decisione sulla istanza di riesame nel termine stabilito; ma, come si ricava dal sistema, non è sufficiente a tal fine il tempestivo intervento di una decisione qualsiasi, bensì è necessaria, quando la richiesta non debba essere dichiarata inammissibile, una decisione che, sia pure per qualsiasi ragione annullabile, prenda in considerazione, appunto riesaminandole, le condizioni per l'emissione del provvedimento cautelare; sicché non serve ad escludere la perdita di efficacia della misura la tempestiva adozione di un'ordinanza che, limitandosi a constatare come nell'atto d'impugnazione si prospetti solo la questione, non rilevante in sede di riesame, della caducazione del titolo per ritardato interrogatorio, trasmetta gli atti al giudice per le indagini preliminari, competente a conoscere della questione suddetta, senza procedere ad ulteriore esame del provvedimento impugnato ai fini della verifica della esistenza delle condizioni per la sua adozione.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.