Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13165 del 8 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:13165PEN

Massima

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La pubblicazione di una notizia diffamatoria, anche se in parte vera, integra il reato di diffamazione a mezzo stampa qualora ometta informazioni essenziali che ne escludono la fondatezza, non costituendo esercizio del diritto di cronaca. L'interdizione legale non esclude la capacità di esercitare il diritto di querela, essendo tale limitazione prevista solo per gli interdetti per infermità di mente. La diffamazione può configurarsi anche in forma commissiva, attraverso la pubblicazione di fatti falsi o gravemente distorsivi, senza che sia necessaria una mera omissione di informazioni. L'esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è giustificata quando la pubblicazione non rispetta i doveri di verifica e completezza informativa, anche sotto il profilo putativo, non essendo sufficiente la mera buona fede del giornalista. L'attribuzione di un fatto determinato, idoneo a ledere la reputazione della persona offesa, integra l'aggravante prevista dalla legge sulla stampa, anche in assenza di una descrizione particolareggiata, essendo sufficiente l'individuazione di elementi circostanziali che consentano di identificare l'azione disonorevole addebitata.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
M. G. C. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 15 maggio 2001 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di G. C. e l'aveva condannata alla pena di un milione di lire di multa.
Risulta dalla sentenza impugnata che la C. aveva pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 7 settembre 1994 un articolo con la notizia di una violenza carnale, che, nel periodo in cui era ritornato a casa usufruendo di un permesso premio, C., detenuto in esecuzione di una pena per omicidio, avrebbe commesso nei confronti della figlia G. L'articolo -precisa la sentenza- si era diffuso sulla vicenda con la narrazione di particolari investigativi rivelatisi del tutto inesistenti.
Era stato accertato dai giudici di merito che il 2 gennaio 1994 G. C., sentita dai funzionari della Questura di Napoli dop…

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