Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27139 del 13 luglio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:27139PEN

Massima

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Il diritto di cronaca giornalistica, pur comportando l'obbligo di riferire fatti veritieri, non implica la necessità di una perfetta corrispondenza tra la notizia pubblicata e la realtà dei fatti, essendo sufficiente che il nucleo essenziale della vicenda riportata corrisponda al vero. Pertanto, la pubblicazione di una notizia che, pur riferendo erroneamente alcuni dettagli accessori di un fatto di cronaca, ne mantenga il sostanziale fondamento veritiero, non integra gli estremi della diffamazione, in quanto rientrante nei limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, purché l'informazione sia resa in modo corretto e non lesivo della reputazione altrui oltre quanto strettamente necessario all'informazione. Il giudice, nel valutare la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, deve pertanto accertare se la notizia pubblicata, nel suo nucleo essenziale, corrisponda al vero, senza soffermarsi su eventuali imprecisioni o inesattezze di dettaglio, che non incidano sulla sostanza del fatto riportato e non siano tali da determinare una lesione ingiustificata della reputazione della persona offesa. In tal caso, l'esimente del diritto di cronaca esclude la configurabilità del reato, in quanto il diritto di informare la collettività su fatti di interesse pubblico prevale sulla tutela della reputazione individuale, purché l'informazione sia resa in modo corretto e non ecceda lo scopo informativo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLONNESE Andrea - Presidente

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antoni - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avv. Barbera Franco difensore della parte civile Fi. Fr. ;

avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Palermo il 26 giugno 2009;

nel procedimento a carico di:

LE. Ba. , nato a (OMESSO), e di PE. Gi. , nato ad (OMESSO);

Letto il ricorso e la sentenza impugnata;

Letta la memoria difensiva depositata in favore dell'imputato;

Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRU…

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