Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2187 del 4 aprile 1984
ECLI:IT:CASS:1984:2187CIV
Massima
Massima ufficiale
Il ricorso per cassazione contro le pronunce del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi (ivi compresi i registri speciali dei praticanti procuratori), deve essere notificato, a pena d'inammissibilità, a tutte le parti interessate, e, quindi, anche al procuratore generale presso la corte di cassazione, nell'unico termine perentorio all'uopo fissato, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.
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