Cassazione penale Sez. I sentenza n. 268 del 1 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:268PEN

Massima

Massima ufficiale
L' art. 5 della legge 31 maggio 1965 n. 575, anche nel nuovo testo introdotto dall'art. 23 comma secondo del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992 n. 356 presenta carattere di specialita`, rispetto all'art. 9 comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (quale sostituto, con l'intero articolo, dall'art. 23 comma primo del citato D.L. n. 306/92), unicamente sotto il profilo della particolare qualificazione dei soggetti nei cui confronti esso e` applicabile, essendo tali soggetti soltanto gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico; il che spiega la ragione della maggior pena da esso prevista (reclusione da due a cinque anni), rispetto a quella prevista, per l'analoga violazione commessa da soggetti non investiti di detta qualificazione, dal citato art. 9 comma secondo della legge n. 1423/56 (reclusione da uno a cinque anni). da vedere: [p73\00603]

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