Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8726 del 6 agosto 1991

ECLI:IT:CASS:1991:8726PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di stupefacenti, mentre per l'importazione di quantita`, anche modica, di droga non era applicabile l'esimente dell'art. 80 legge 22 dicembre 1975 n. 685, la nuova normativa di cui al DPR 9 ottobre 1990 n. 309 disciplina l'importazione come una delle varie condotte elencate sia nell'art. 74, che prevede l'applicabilita` di una sanzione amministrativa quando trattasi di sostanza destinata ad uso personale in quantita` non superiore alla dose media giornaliera, sia nell'art. 73, che al quinto comma punisce con pene minori anche l'importazione, se il fatto sia di lieve entita`. La nuova disposizione, piu` favorevole al reo, e` immediatamente applicabile, qualora ne sussistano i presupposti, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 26 giugno 1990 n. 162.

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