Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4973 del 11 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:4973PEN

Massima

Massima ufficiale
La condotta materiale del delitto di evasione fraudolenta d`imposta e` costituita, secondo il modello dell'art. 4, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 dalla dissimulazione, nei documenti contabili, nei bilanci e nel rendiconto, di attivita` o nella dissimulazione di passivita`. Il che si verifica quando viene realizzato qualsiasi comportamento oggettivamente fraudolento, consistente in falsita` ideologiche della documentazione di supporto delle scritture contabili, capace di fornire una (apparente) giustificazione alle predette scritture ovvero alla dichiarazione di bilancio o al rendiconto: falsita` ideologiche che costituiscono il "quid pluris" che si deve aggiungere al mendacio nelle scritture contabili, nelle dichiarazioni di bilancio o nel rendiconto, per l'integrazione, sotto il profilo oggettivo, della fattispecie delittuosa. Sempre che tale comportamento, oggettivamente fraudolento, sia sorretto dal dolo tipico del delitto, costituito dal fine di evadere l'imposta sui redditi. (Vedi Corte Costit. sentenza n. 35 del 1991).

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