Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3866 del 27 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3866PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di falsità in atti pubblici non richiede affatto la esistenza nell'agente di un fine particolare, essendo sufficiente il dolo generico, che non è incompatibile con un atteggiamento di leggerezza. (Applicazione del principio al caso di un portalettere che, avendo apposto la falsa firma del destinatario nel registro di consegna, si era difeso affermando di aver agito per evitare al destinatario dello assegno, vecchio pensionato, il fastidio di recarsi all'ufficio postale per riscuotere l'assegno).

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