Consiglio di Stato sentenza n. 5494 del 2003

ECLI:IT:CDS:2003:5494SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dal D.M. n. 495 del 1994, comporta l'annullamento del provvedimento amministrativo adottato, in quanto tale omissione viola il principio del contraddittorio e del giusto procedimento, a tutela della posizione giuridica del destinatario dell'atto. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso di procedimenti di annullamento di provvedimenti già emessi, in quanto la garanzia partecipativa deve essere assicurata in ogni fase del procedimento amministrativo, a prescindere dalla sua natura (provvedimentale o di autotutela). L'amministrazione non può esimersi dall'osservanza di tale adempimento, neppure in presenza di modifiche normative intervenute successivamente all'adozione dell'atto impugnato, in quanto il rispetto del principio del giusto procedimento costituisce un requisito essenziale di legittimità dell'azione amministrativa, a tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari. L'inosservanza di tale obbligo determina l'annullamento del provvedimento, senza che assumano rilievo eventuali profili di merito o di legittimità sostanziale dell'atto, in quanto la violazione del contraddittorio inficia ab origine la validità dell'intera sequenza procedimentale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5494/03 Reg.Dec. N.   4888 Reg.Ric. ANNO   2002 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 4888 del 2002,   proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui é per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro Aniello RINALDI, Achille RINALDI ed Antonio RINALDI, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto in Roma, via Taranto n. 18; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, n. 4290/2002 del 14 maggio 2002; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti …

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