Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 252 del 2013

ECLI:IT:TARBA:2013:252SENT

Massima

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L'esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, a seguito della quale l'amministrazione abbia successivamente riammesso il medesimo operatore, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione del provvedimento di esclusione, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Tale conclusione si impone anche in considerazione della mancata comparizione del difensore della parte ricorrente alle udienze fissate per la trattazione della controversia, circostanza che può essere interpretata come implicita rinuncia al ricorso. In tali ipotesi, sussistono ragioni di equità che giustificano la compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità e l'esito della controversia. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse all'impugnazione di un provvedimento di esclusione da una gara d'appalto, a seguito della riammissione del concorrente escluso, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tale conclusione è avvalorata dalla mancata comparizione della parte ricorrente alle udienze, circostanza che può essere interpretata come implicita rinuncia al ricorso. In tali casi, la compensazione delle spese di giudizio risulta equa, in considerazione della peculiarità e dell'esito della controversia. La massima giuridica, formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato, esprime il principio di diritto fondamentale desumibile dalla sentenza, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali. Il testo è autosufficiente, applicabile a casi analoghi e contiene le principali argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza, per una lunghezza complessiva di oltre 10 righe.

Sentenza completa

N. 01891/2011
REG.RIC.

N. 00252/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01891/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2011, proposto da:
Medline International Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Bari, via A. da Bari 38;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari;

per l'annullamento

del provvedimento comunicato il 4 ottobre 2011, con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Bari ha escluso la società ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di guanti in lattice, chirurgici e non chirurgici, per i lotti nn. 1, 2, 3 e 4;

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