Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 69 del 2012

ECLI:IT:TARPIE:2012:69SENT

Massima

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Il titolo edilizio legittimamente rilasciato dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di una recinzione non può essere successivamente revocato o annullato in assenza di specifici presupposti di legge, quali l'accertamento di un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la rimozione. Inoltre, la presenza di materiali di modesta entità e privi di rilevanza urbanistico-edilizia, non idonei a determinare un effettivo cambio di destinazione d'uso del suolo, non integra gli estremi per l'applicazione delle sanzioni previste per gli abusi edilizi. In tali ipotesi, l'ordine di demolizione o rimozione emesso dalla pubblica amministrazione risulta illegittimo per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto l'intervento non può essere qualificato come abusivo. Il principio di tutela dell'affidamento del privato, che ha agito in conformità al titolo edilizio rilasciato, e il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa impongono il riconoscimento della legittimità delle opere realizzate e il conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio. La pubblica amministrazione, nell'esercizio del potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, è tenuta a valutare attentamente la natura e l'entità degli interventi realizzati, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure ripristinatorie, evitando di adottare provvedimenti sproporzionati o privi di adeguata motivazione. Il rispetto dei principi di buona amministrazione, di tutela dell'affidamento e di proporzionalità dell'azione amministrativa costituisce un limite all'esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia, imponendo alla pubblica amministrazione di agire con rigore e ponderazione, senza eccedere nell'applicazione di misure demolitive o ripristinatorie in assenza di un effettivo abuso.

Sentenza completa

N. 00148/2011
REG.RIC.

N. 00069/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00148/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2011, proposto da:
ANTONIO GRASSO, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Monti, Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

contro

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 30 del 25 novembre 2010, con cui il responsabile del servizio dell'ufficio tecnico del Comune di Vignole Borbera, ha ingiunto la demolizione di una serie di opere ritenute abusive di proprietà del ricorrente, con minaccia in caso di inadempimento dell'applicazione della sanzione dell'acquisi…

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