Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1203 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:1203SENT

Massima

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La mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, comporta l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto preclude al destinatario la possibilità di partecipare al procedimento e di far valere le proprie ragioni, incidendo così sulla completezza dell'istruttoria e sulla correttezza della motivazione. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento è strumentale all'esigenza di conoscenza effettiva dell'azione amministrativa e consente la partecipazione del cittadino, al fine di consentire all'amministrazione di valutare complessivamente tutti gli interessi in gioco e di adottare una determinazione finale giusta ed equilibrata. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, pertanto, viola il principio del giusto procedimento e il diritto di difesa del destinatario del provvedimento, comportando l'illegittimità dello stesso per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Inoltre, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per l'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è tenuta ad adottare, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti dannosi, ovvero, ove possibile, di imporre al richiedente di compiere entro un termine quanto necessario a conformarsi, fornendogli le opportune prescrizioni. Decorso tale termine, l'amministrazione può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per determinati interessi pubblici e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Il mancato rispetto di tali termini e modalità procedimentali comporta l'illegittimità del provvedimento successivamente adottato.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/02/2022

N. 01203/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02920/2021 REG.RIC.

N. 02946/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2920 del 2021, proposto da
Edil Professione Casa S.r.l., con sede legale in Via Grazia Deledda snc, Sant’Arpino, in persona dei legali rappresentanti, Lampitelli Anna e Tramontano Ciro, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da p.e.c. [email protected];

contro

Comune di Sant'Arpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Capasso, con domicilio digitale come da p.e.c.: [email protected] ;

sul ricorso numero di registro generale 2946 del 20…

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