Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42288 del 9 novembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:42288PEN

Massima

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000, si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte, indica nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, attraverso l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, come l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie di fatture alterate negli importi. Tale condotta è penalmente rilevante indipendentemente dal fatto che le fatture si riferiscano a operazioni realmente effettuate, essendo sufficiente che l'indicazione degli elementi attivi nelle dichiarazioni risulti inferiore a quella effettiva. La fattispecie si differenzia dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del medesimo decreto, in quanto quest'ultimo richiede l'utilizzo di fatture relative ad operazioni mai avvenute, mentre il reato di cui all'art. 3 è integrato dall'impiego di qualsiasi mezzo fraudolento, anche costituito da fatture, idoneo a determinare una falsa rappresentazione degli elementi attivi nella dichiarazione fiscale. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, relativo all'occultamento o distruzione di documenti contabili, non è necessaria l'impossibilità assoluta di ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, essendo sufficiente che la condotta del contribuente renda più difficoltosa tale ricostruzione, anche se non del tutto impossibile. La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 è applicabile a tutti i reati tributari ivi contemplati, compreso quello di cui all'art. 3, in virtù della continuità normativa con le precedenti disposizioni in materia, senza che rilevi l'eventuale possibilità per il contribuente di evitarne l'applicazione impegnandosi al versamento delle somme dovute all'Erario. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dal giudice valorizzando, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli ritenuti prevalenti, come la reiterazione della condotta evasiva e l'intensità del dolo, senza necessità di un'analitica disamina di tutti i fattori indicati dalla difesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 19.10.2021 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19.10.2021 la Corte di Appello di Brescia ha integralme…

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