Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23093 del 4 giugno 2009

ECLI:IT:CASS:2009:23093PEN

Massima

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Il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, pur essendo onerato del versamento di una cauzione imposta dal giudice della prevenzione, può far valere nel successivo giudizio penale per la violazione dell'obbligo di versamento la propria assoluta impossibilità di adempiere, in ragione della sua condizione di disoccupato e nullatenente, senza che tale possibilità possa essere esclusa dal giudice, il quale è tenuto a valutare concretamente le effettive capacità patrimoniali dell'interessato, non potendo limitarsi a rinviare tale accertamento al solo giudice della prevenzione. Ciò in quanto il reato di mancato versamento della cauzione si perfeziona con la scadenza del termine per il relativo adempimento, sicché l'onerato non ha altra possibilità di far valere le proprie ragioni se non nel processo penale a suo carico. Pertanto, la norma che consente l'applicazione di una cauzione senza valutare le effettive capacità patrimoniali del soggetto sottoposto a misura di prevenzione deve ritenersi illegittima, in quanto introduce una presunzione assoluta di solvibilità in contrasto con il principio di colpevolezza e con il diritto di difesa dell'imputato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. RENZO Michele - Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AM. Gi. , n. (OMESSO);

avverso la sentenza emessa in data 7 marzo 2005 dalla Corte di appello di Bari;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ((omissis));

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

OSSERVA

Con sentenza in data 7 marzo 2005 la …

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