Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5615 del 6 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5615PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di mancanza alla chiamata alle armi, la mancata ricezione della cartolina-precetto per fatto attribuibile solo all'interessato, che abbandoni la propria famiglia senza lasciare alcun recapito e senza informare l'autorità militare è irrilevante in ordine al dovere di rispondere all'ordine di chiamata, espresso con pubblico manifesto e con la suddetta cartolina.Né può avere alcuna incidenza sull'elemento psicologico del reato la erronea convinzione nell'agente di non essere idoneo al servizio militare, in quanto la relativa idoneità, riconosciuta in conseguenza della mancata presentazione dell'interessato alla visita di controllo, non discende dalla soggettiva opinione dell'imputato ma deve trovare esclusione in un provvedimento emesso dalla competente autorità militare.

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