Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9632 del 21 settembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9632CIV

Massima

Massima ufficiale
Il termine annuale di impugnazione, previsto dall'art. 327 c. p.c., e` stabilito a pena di decadenza e decorre, in ogni caso, dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 133 c. p.c., mediante deposito in cancelleria, senza che rilevino l'eventuale inadempimento del cancelliere nel dare la comunicazione di cui allo stesso art. 133, secondo comma, ovvero i motivi che possano avere impedito la tempestiva notificazione dell'impugnazione.   Pertanto, qualora l'impugnazione sia stata notificata oltre la scadenza di detto termine, cio` ne comporta l'inammissibilita` indipendentemente da eventuali vizi della notificazione e dalla configurabilita` di questi come irregolarita` che, in ipotesi opposta, di tempestiva proposizione dell'impugnazione medesima, sarebbero suscettibili di sanatoria.

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