Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5082 del 11 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:5082CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio di cui all'art. 99 quinto comma della legge fallimentare secondo cui il termine per ricorrere per cassazione nei giudizi di opposizione allo stato passivo é ridotto della metà non trova deroga nella sentenza della corte costituzionale n. 152 del 1980 la quale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione limitatamente alla parte in cui fa decorrere i termini della impugnazione dalla affissione della sentenza alla porta dell'ufficio a cura del cancelliere, ma non ha toccato la riduzione in se e per se del termine alla metà con la conseguenza che é inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei giudizi di opposizione proposto dopo trenta giorni dalla notificazione della sentenza medesima.

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