Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2214 del 17 febbraio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2214PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di pubblicita` ingannevole, la "ratio" dell`art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283 sta nel tutelare l`affidabilita` degli acquirenti circa la qualita` e le particolari caratteristiche attribuite alla sostanza alimentare posta in vendita. Ne consegue che non sussiste reato, ove la frase pubblicitaria incriminata non contenga alcuna indicazione deviante in ordine a specifici e concreti elementi che si assumono differenziali rispetto a prodotti similari, risolvendosi in una generica esaltazione del prodotto, priva di qualsiasi particolare attribuzione o qualificazione merceologica infedele, tale da trarre in inganno il consumatore. (Fattispecie di prodotto alimentare commerciato con la dicitura "pomodorissimo", risultata innocua in relazione  al  bene  giuridico  tutelato dall`art. 13 predetta legge).   conforme: Sen 25/06/1988 7344 sez 6 Pen

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