Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24531 del 9 agosto 2022

ECLI:IT:CASS:2022:24531CIV

Massima

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Il titolare di un contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili, rilasciato da un Comune, ha il diritto di circolare e sostare con il veicolo utilizzato per il suo trasporto, anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, su tutto il territorio nazionale, senza che il Comune di transito possa subordinare tale diritto alla preventiva registrazione della targa del veicolo utilizzato. Infatti, il contrassegno invalidi ha natura di autorizzazione in deroga, la cui validità non può essere limitata al solo territorio del Comune che lo ha rilasciato, né possono essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze sindacali, in quanto ciò contrasterebbe con le norme imperative contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articoli 11 e 12 e nell'articolo 381, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. L'esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all'articolo 7 del Codice della Strada, con il quale è stabilito che, nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze. Pertanto, l'inosservanza di tali ulteriori obblighi imposti dal Comune non può determinare la configurazione della violazione dell'articolo 7, comma 14, del Codice della Strada. Inoltre, l'ente locale di transito, ove il controllo automatico non sia in grado di rilevare la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, non può imporre all'utente stradale affetto da disabilità legalmente riconosciuta oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative, ma deve predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere

Dott. PAPA Patrizia - Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare - Consigliere

Dott. AMATO Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 11826/'19) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MILANO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco - legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtu' di procura speciale allegata su foglio separato al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e presso…

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