Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11387 del 14 dicembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:11387PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato previsto dall'art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è un "reato di pericolo presunto", per cui sussiste tutte le volte che, per ragioni estrinseche (condizioni igieniche degli involucri o dell'ambiente) od intrinseche (avvenuta scadenza del termine indicato sulla confezione) si debba ritenere probabile un'alterazione di una o di tutte le sostanze che compongano un prodotto alimentare detenuto per la vendita. Di conseguenza, perché concorrano gli estremi di tale reato, non è necessario che vengano concretamente constatati qualche deterioramento o qualche insudiciamento, né che l'alimento sia attualmente in condizioni tali da nuocere alla salute del consumatore, ma basta che venga accertata la scadenza del termine utile per il consumo. Va altresì precisato che la locuzione "da consumare preferibilmente entro il ..." è uno dei modi (del tutto equivalente agli altri, apparentemente più drastici) per informare l'acquirente del fatto che, dopo un certo giorno il prodotto alimentare non è più pienamente affidabile.

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