Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5608 del 11 dicembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:5608PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicabilità di misure cautelari personali la chiamata di correità non può costituire da sola grave indizio di colpevolezza ai sensi dell'art 273 cpp; questa deve essere corroborata da riscontri estrinseci e rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dall'accusato o comunque acquisiti.

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