Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9580 del 15 novembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:9580CIV

Massima

Massima ufficiale
Poiche` l' art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 (Imposta comunale sulle pubblicita` e diritti sulle pubbliche affissioni) intende assoggettare ad imposizione ogni "messaggio pubblicitario" che sia espressivo di un reddito o di una spesa, e quindi di capacita` contributiva, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) in tanto integra una "forma pubblicitaria" imponibile, in quanto il mezzo non abbia soltanto una mera finalita` distintiva, ma - per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove e` situato, per le sua caratteristiche strutturali o per le modalita` con cui viene utilizzato - risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attivita` o il prodotto dell'impresa.   da vedere: Sen 09/03/1990 1930 sez 1 Civ Sen 17/03/1992 3308 sez 1 Civ Sen 22/07/1993 8220 sez 1 Civ

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