Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 538 del 2023

ECLI:IT:CGARS:2023:538SENT

Massima

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Il requisito della "doppia conformità" previsto dall'art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 14 della L.r. n. 16/2016 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non è soddisfatto quando le opere abusive realizzate risultano non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro esecuzione, anche se successivamente l'area è stata riclassificata in zona idonea all'attività svolta. Pertanto, il diniego del permesso di costruire in sanatoria è legittimo qualora l'Amministrazione accerti che gli interventi edilizi abusivi, sebbene conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria, non lo fossero al tempo della loro realizzazione, in quanto eseguiti in zona non idonea allo svolgimento dell'attività per cui erano destinati. Il principio della "doppia conformità" mira a garantire il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza di sanatoria, costituendo un principio fondamentale nella materia del governo del territorio. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a verificare la conformità delle opere abusive sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, potendo legittimamente negare il rilascio del titolo edilizio sanante qualora tale requisito non risulti soddisfatto. La richiesta di sanatoria, inoltre, implica l'ammissione implicita della legittimità e fondatezza della rilevazione dell'abuso, che la parte intende sanare, e non la sua contestazione. Conseguentemente, nella valutazione della "doppia conformità" effettuata dall'Amministrazione, una volta accertato l'abuso edilizio, non assumono alcuna rilevanza i precedenti titoli autorizzativi rilasciati in violazione dei quali sono stati realizzati gli interventi edificatori in contestazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/08/2023

N. 00538/2023REG.PROV.COLL.

N. 00029/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, ((omissis)), n. 46;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezion…

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