Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2313 del 11 marzo 1985
ECLI:IT:CASS:1985:2313PEN
Massima
Massima ufficiale
Il reato di propaganda ingannevole, mediante scritte apposte sulla confezione di un prodotto, è reato eventualmente permanente che si consuma nel tempo in cui le scritte sono offerte alla lettura dei terzi; questo tempo può essere limitato al momento della consegna del prodotto all'acquirente (reato istantaneo) oppure perdurare con la esposizione per la vendita (reato permanente). In tale caso, la permanenza cessa quando cessa la esposizione del prodotto.
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