Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7566 del 11 giugno 1999

ECLI:IT:CASS:1999:7566PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di falsità materiale, la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato, quando si presenti non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (Fattispecie relativa ad un «fotomontaggio», con il quale era stato approntato, in fotocopia, un falso atto costitutivo di società, recante anche l'impronta del sigillo notarile).

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