ECLI:IT:CASS:2003:1237PEN
1. - Con ordinanza del 25 marzo 2002, il G.I.P. del Tribunale di Potenza rigettava l'istanza di S. G. volta ad ottenere la revoca della misura degli arresti domiciliari -o la sua sostituzione con altra meno afflittiva- disposta a suo carico in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 416, 219 cpv. n. 1, 216, commi primo e secondo, 223, comma primo, e 236 della legge fallimentare. Pronunciando sull'appello proposto nell'interesse dell'indagato, il Tribunale di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe indicata, confermava il provvedimento impugnato, con conseguenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta ordinanza, il difensore dello stesso S. propone ora ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge pende, con riferimento agli artt. 274 e 275 c. p.p., in relazione all'art. 606, lett. b), c. p.p. nonché la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dello stesso art. 606, lett. e) del codice di ri…
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