Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 48 del 2021

ECLI:IT:TARLE:2021:48SENT

Massima

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L'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara pubblica può essere legittimamente disposta dalla stazione appaltante qualora emergano elementi sopravvenuti, anche di natura giudiziaria, che facciano venir meno l'affidabilità e l'integrità dell'impresa, a prescindere dalla previa qualificazione di tali elementi come "gravi illeciti professionali" ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, l'emissione di un provvedimento cautelare da parte del giudice penale, che coinvolga l'amministratore dell'impresa per reati di corruzione e turbativa d'asta, costituisce un valido presupposto per l'esclusione, in quanto idoneo a far sorgere un ragionevole dubbio sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico. Le misure di auto-pulizia (self-cleaning) adottate dall'impresa successivamente all'esclusione possono essere ritenute non soddisfacenti dalla stazione appaltante qualora siano riferibili alla vecchia gestione societaria, senza che il nuovo management abbia preso adeguatamente le distanze dai fatti contestati, attraverso una rinuncia all'offerta. In tali casi, l'Amministrazione non è tenuta a dare rilievo alle suddette misure, potendo legittimamente escludere l'impresa sulla base degli elementi sopravvenuti che hanno fatto venir meno l'affidabilità della stessa. La mera comunicazione dell'esclusione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico, non è di per sé immediatamente lesiva, in quanto l'Autorità anticorruzione conserva un potere discrezionale di valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per procedere all'annotazione. Pertanto, il relativo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00048/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00581/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arsenale Militare Marittimo Taranto - Marinarsen, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;

per l'annullamento

della Determinazione Direttoriale n. 5 dell'8.4.2020, con cui l…

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