Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2602 del 21 marzo 1984
ECLI:IT:CASS:1984:2602PEN
Massima
Massima ufficiale
La norma che regola la propaganda in materia di alimenti fa divieto di usare denominazioni improprie o frasi atte a sorprendere la buona fede del consumatore in ordine alle caratteristiche e alle qualità del prodotto; ciò si verifica ogni volta che l'uso di una denominazione sia tale da ingenerare la convinzione che quel prodotto sia di qualità superiore a quella effettivamente riscontrabile.
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