Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2203 del 14 febbraio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:2203CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., oltre che dall'art. 1 della legge 689/1981 con specifico riferimento all'illecito amministrativo, non ha rango costituzionale e può, conseguentemente, venir derogato dal legislatore ordinario, secondo la sua prudente valutazione, benchè nel rispetto del principio di ragionevolezza, e salva, comunque, la materia penale (ove il principio di irretroattività risulta, per converso, costituzionalizzato, ex art. 25 comma secondo della Carta fondamentale). Ne consegue che, anche in base al disposto dell'art. 77 della Costituzione (che riconosce al Parlamento la facoltà di regolare con legge i rapporti sorti in base ai decreti legge non convertiti), deve ritenersi costituzionalmente legittima la legge che, in deroga a quanto stabilito nell'art. 1 della citata legge 689/1981 faccia salve le sanzioni già applicate per illeciti amministrativi previsti da decreti legge non convertiti (nella specie, legge n. 4 del 1997 il cui art. 1 comma quinto ha espressamente dichiarati validi i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative previste dal pur decaduto decreto legge n. 298 del 1996).

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