Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8220 del 22 luglio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:8220CIV

Massima

Massima ufficiale
E` soggetto ad imposta sulla pubblicita`, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalita` della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attivita` ed il prodotto di una azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica. Ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicita` tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna.    da vedere: Sen 17/03/1992 3308 sez 1 Civ

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