Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2668 del 26 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2668PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per la configurabilita` del reato previsto dall'art. 9, secondo comma legge 27 dicembre 1956, n. 1423 deve aversi presente la violazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno, mentre integra la contravvenzione di cui all'art. 9, primo comma stessa legge la violazione di una tra le molteplici ed eventuali prescrizioni imposte dal Tribunale sul presupposto della disposta misura di prevenzione. (Nella specie la S.C. ha qualificato la condotta dell'imputato -sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno che non aveva osservato la prescrizione che gli faceva obbligo di non uscire dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 6 - come contravvenzione ex art. 9, primo comma, legge n. 1423 del 1956, anziche` reato ex art. 9, secondo comma stessa legge, come ritenuto dai giudici di merito).   conforme: [p85\00793]

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