Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3713 del 21 aprile 1981
ECLI:IT:CASS:1981:3713PEN
Massima
Massima ufficiale
Per la configurabilità dell'attenuante di cui all'art 62 n 1 cod pen non è sufficiente che il movente della condotta criminosa abbia rilevanza sotto l'aspetto umano, ma è necessario che l'agente abbia operato per realizzare finalità altamente nobili ed altruistiche, particolarmente avvertite ed apprezzate dalla collettività. Pertanto, motivazioni di carattere affettivo verso persone di famiglia non possono concretare l'ipotesi punita dal citato art 62 del cod pen.
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