Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 149 del 2013

ECLI:IT:TARMAR:2013:149SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di revoca o decadenza di un contributo pubblico, adottato in sede di autotutela, è soggetto all'onere motivazionale di esplicitare, con riferimento ai parametri normativi regolatori della fattispecie e agli elementi del caso concreto, l'iter logico seguito dall'amministrazione per ritenere preclusa l'erogazione del beneficio. Tale motivazione non può risolversi in una mera formula di stile, ma deve rendere conto delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, con particolare riguardo alle specifiche circostanze che hanno condotto all'adozione di una decadenza parziale, anziché totale, del contributo. Ove l'amministrazione accerti l'illegittimità originaria della concessione del beneficio, la conseguente determinazione di annullamento d'ufficio deve investire l'intero rapporto concessorio, senza poter limitare gli effetti caducatori ad una singola annualità, essendo l'illegittimità riferita all'an della concessione e non alla sola erogazione di una specifica annualità. Il provvedimento di revoca o decadenza che non rispetti tali canoni di adeguata e coerente motivazione è affetto da eccesso di potere e, pertanto, è annullabile in sede giurisdizionale. La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta ove non siano state provate concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato, non potendosi ascrivere a tale categoria la mera restituzione del contributo indebitamente percepito. Parimenti, non è configurabile il diritto all'indennizzo, non ricorrendo le fattispecie di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ovvero di annullamento d'ufficio per ragioni di risparmio di spesa pubblica, ma trattandosi di annullamento per originaria illegittimità del provvedimento concessorio.

Sentenza completa

N. 00224/2012
REG.RIC.

N. 00149/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Ancona, via Matteotti, 74;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la sede del servizio legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

per l'annullamento

del decreto n° 408/AFP del 25/10/2011 di decadenza parziale dall'aiuto di cui al Reg. CE 1257/99 Sviluppo Rurale - misura F2 bis in riferimento all'annualità 2005;

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