Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2866 del 2023

ECLI:IT:TARPA:2023:2866SENT

Massima

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Il piano paesaggistico regionale, adottato ai sensi degli artt. 143 e ss. del D.lgs. n. 42/2004, costituisce lo strumento primario e prevalente per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, in quanto espressione dell'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa attribuita all'Amministrazione in materia pianificatoria, che involge un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che gli atti di esercizio del potere pianificatorio siano inficiati da errori di fatto, abnormi illogicità o profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità. Le scelte di pianificazione paesaggistica, pertanto, non trovano limiti nelle preesistenti pianificazioni urbanistiche comunali, in quanto i piani paesaggistici regionali sono posti in cima alla gerarchia degli strumenti di pianificazione del territorio e ad essi devono conformarsi, in caso di contrasto, gli altri strumenti urbanistici. La tutela del paesaggio, in quanto bene pubblico di rilievo costituzionale, gode di una copertura primaria e assoluta, con la conseguenza che l'esercizio dei poteri, ampiamente discrezionali, di pianificazione paesaggistica può essere sindacato dal giudice amministrativo solo limitatamente ai profili di legittimità estrinseca, vale a dire per abnormità e assoluta carenza di motivazione, e non per ragioni attinenti al merito delle scelte compiute. La partecipazione dei Comuni nella fase di redazione del piano paesaggistico è di natura meramente istruttoria e si giustifica in ragione dei possibili apporti conoscitivi che tali enti possono recare ai fini di una più compiuta ricognizione dei valori paesaggistici, senza che ciò possa comportare una co-decisione del piano, il quale rimane ascrivibile per intero alla Regione, in concerto con lo Stato, quale tutore primario del bene pubblico paesaggio. Inoltre, la mancata sottoposizione del piano paesaggistico alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) non determina l'illegittimità del piano, in quanto tale procedura non è obbligatoria per i piani paesaggistici, essendo sufficiente che l'Amministrazione abbia comunque valutato gli impatti ambientali delle scelte pianificatorie.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/09/2023

N. 02866/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02045/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2014, proposto da ((omissis)) e ((omissis)) rappresentati e difesi dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan n. 5;

contro

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Dipartimento dei beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo,…

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